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mercoledì 24 gennaio 2007

Patto chiaro...amicizia lunga

Le polemiche sulle nuove regole del patto di stabilità stanno aumentando, anche in vista della prossima scadenza del bilancio di previsione 2007. Le associazioni dei comuni non ci stanno e propongono percorsi diversi per i comuni virtuosi. Ecco, ad esempio, la lettera inviata ai comuni lombardi con più di 15.000 abitanti dall'ANCI regionale per richiedere alcuni dati da girare al Ministero competente, con l'obiettivo di rivedere la normativa che obbliga questi enti ad approvare preventivi con stanziamenti in linea con il patto:
"A seguito di precorsa corrispondenza comunico che successivamente ad essa il Ministero E.F. e ANCI nazionale hanno precisato che è necessario conoscere la “dimensione del fenomeno”.
E’ quindi indispensabile che ciascun Comune comunichi a questa ANCI regionale:
1. Se per effetto della norma che richiede il rispetto del patto a preventivo codesto Comune si trova o meno nella impossibilità di rispettare il principio del pareggio del bilancio preventivo dell’esercizio 2007;
2. Qual è l’importo degli investimenti già previsti nell’elenco annuale 2007 deliberato, da togliere a causa del meccanismo del Patto che non consente (o riduce) l’assunzione di nuovi mutui agli Enti che non hanno assunto (o hanno assunto in misura modesta) mutui nel triennio 2003-2005;
3. Qual è l’importo degli investimenti, come sopra individuati, da tagliare per il divieto di conteggiare l’avanzo di amministrazione."
In tutta Italia, rileviamo, i comuni con più di 15.000 abitanti sono circa 700, cioè meno del 10% del totale. E' vero che il patto di stabilità coinvolge solo gli enti di dimensioni ragguardevoli (e comunque sopra i 5.000 abitanti ci sono circa 2.400 comuni su 8.100), ma è evidente che l'ANCI è ormai l'ANGCI, l'associazione nazionale grandi comuni italiani. A dire il vero, sarebbe ora che ciò fosse riconosciuto ufficialmente, poiché troppo diversi, pur nella ampia condivisione di compiti, adempimenti, procedure, ecc., sono i percorsi amministrativi tra entità demograficamente così lontane fra loro. Le rivendicazioni dei grandi non coincidono praticamente mai con quelle dei meno grandi (all'interno di un'ideale tripartizione fra: città, comuni con più di 10.000 abitanti, tutti gli altri). Così anche il nuovo codice delle autonomie dovrebbe prendere atto in modo esplicito di tale specificità e approvare norme differenziate per ciascuna fascia demografica. I comuni d'Italia, in fondo, in comune non hanno moltissimo.

martedì 23 gennaio 2007

Finanziaria enigmistica


Anche i proventi da permessi di costruire (anche se 'oneri di urbanizzazione' non è ancora scomparso dalla terminologia corrente, e dubito che ciò accada ancora per qualche anno) sono stati interessati dal ciclone Finanziaria 2007. E rispetto ai limiti della Finanziaria 2005 che si estendevano al bilancio di previsione 2006 (un massimo del 50% del totale incassato poteva essere destinato a spese correnti), la L. 296/2006 ne propone addirittura un ampliamento. Così ora, e, salvo successive modifiche, ciò vale anche per gli esercizi dal 2008 in poi, una percentuale complessiva massima del 75% è utilizzabile per spese correnti e manutenzione ordinaria del patrimonio. Come accade spesso, però, gli estensori del comma hanno voluto farci partecipi del loro entusiasmo enigmistico e ci chiedono di risolvere il seguente rompicapo: a) poiché è consentito finanziare spese correnti per il 50% dei proventi; b) poiché le spese relative alla manutenzione ordinaria del patrimonio sono spese correnti; c) poiché è possibile finanziare con un ulteriore 25% di oneri solo queste ultime, qual è la percentuale di oneri destinabile, al limite, per manutenzione ordinaria? A me sembra proprio che la risposta sia: 75%. A quella percentuale si può tranquillamente arrivare, direi, poiché il comma 713 non specifica che le spese correnti finanziate con il primo 50% devono essere differenti dalle manutenzioni. Sembrano questioni di lana caprina e invece sono, mi sembra, problemi di buona redazione di norme. Infatti, se l'intenzione del legislatore è quella di estendere la percentuale massima, bastava scrivere che la percentuale complessiva utilizzabile è del 75%. Se, al contrario, si vuole che solo il 50% degli oneri serva a finanziare spese non manutentive, sarebbe stato più esplicito scrivere che, fatta salva la percentuale complessiva del 75%, per spese correnti non manutentive non si possono utilizzare più del 50% degli oneri introitati. Si ricava peraltro che tertium non datur: non è lecito interpretare la norma altro che nei due modi sopra indicati. Le soluzioni nella prossima circolare ministeriale.

lunedì 22 gennaio 2007

Sembra facile

A quanto pare, invece, di risolto non vi è nulla. E, giocoforza, è corretto tornarci su. L'altro giorno raccontavo la storia del sindaco che voleva revocare immediatamente i suoi tre revisori per nominarne uno nuovo di sua stretta osservanza. Mi sembrava l'esempio perfetto dell'amministratore che piega le norme a suo esclusivo vantaggio, senza verificarne la portata o, almeno, il senso. Che, a mio parere, poteva essere solo uno: la norma riscrive l'articolo del Testo unico che stabilisce quali comuni sono tenuti a nominare un collegio di revisori anziché il revisore unico. La stessa norma, entrata in vigore con la Finanziaria il 1° gennaio 2007, non propone alcuna disciplina transitoria e ciò mi sembrava sufficiente a ritenere che la revoca immediata dei collegi non avesse sufficienti basi giuridiche. Evidentemente, mi sbagliavo. Almeno così si direbbe leggendo i due maggiori quotidiani economici, i quali si dividono in modo netto. Uno, quello giallo, nel suo consueto fascicolo annuale sulla manovra finanziaria, non ha dubbi e sostiene che la revoca è necessaria proprio perché non esiste alcuna norma transitoria che tuteli i collegi a tre. L'altro, quello rosa, attraverso il suo settimanale sugli enti locali, mantiene inizialmente una posizione neutrale, dando conto anche dei dubbi di chi sostiene che la norma non può essere retroattiva. Poi però, esprime un chiaro orientamento (certo dettato dalla prudenza dei migliori legali amministrativisti) verso la tendenza che nega la legittimità della revoca e invoca a sostegno l'ipotesi tutt'altro che improbabile che i revisori revocati promuovano senza indugio un'azione legale contro le Amministrazioni revocanti, con una freccia importante al proprio arco: l'assoluta assenza di giusta causa nel provvedimento che li rimanda a casa. In conclusione, l'ipotesi estrema sembra non voler tener conto delle ragioni dei professionisti in carica. L'ipotesi prudenziale, invece, chiede un intervento chiarificatore del Ministero dell'Interno (più competente, credo, rispetto a quello diretto da Padoa Schioppa). Nel frattempo confermiamo la posizione già espressa in precedenza. Nessuna revoca immediata, senza una norma espressa. Attendendo la circolare....

domenica 21 gennaio 2007

Una o due?

Il via libera che, dopo tre anni di blocco, restituisce alle amministrazioni locali la facoltà di ritoccare nuovamente le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF è stato salutato con una varietà di prese di posizione raramente viste in precedenza. Quelle più interessanti sono arrivate da alcuni economisti di levatura nazionale che hanno esaminato il tema sotto il profilo distributivo: le addizionali locali peggiorano o migliorano gli effetti dell'IRPEF così come è stata rivista e corretta dalla L. 296/2006. La questione merita un approfondimento a parte. Dal punto di vista tecnico, invece, si può fin d'ora dare qualche indicazione. Le novità principali che emergono dai commi 142-144 della Finanziaria 2007 sono: l'innalzamento del tetto massimo dell'aliquota (che può arrivare in un solo anno allo 0,8%), l'applicazione del sistema degli acconti per la riscossione da parte dell'erario, ma soprattutto la nuova procedura di applicazione. Ora, infatti, è necessaria la maggioranza in Consiglio comunale per approvare le nuove o maggiori aliquote. Inoltre, non basta una semplice deliberazione. Bisogna passare attraverso l'adozione di un regolamento. Cosa fare, dunque? Proporre un'unica deliberazione che approva il regolamento e, contestualmente, fissa l'aliquota, oltre a stabilire le eventuali fasce di esenzione, oppure sdoppiare il provvedimento, adottando prima il regolamento (che contiene tutti gli elementi necessari) e lasciando solo ad una seconda deliberazione (sempre consiliare) l'individuazione effettiva dell'aliquota da applicare? Propendo per la seconda soluzione. La lettera della norma non esclude, infatti, che il regolamento fissi i criteri generali e che il Consiglio li attui in un secondo momento adeguando l'aliquota. Teoricamente, seguendo questa ipotesi, si può dare il caso di un Consiglio che approva il regolamento e poi decide (ritengo, del tutto legittimamente) di non applicare per quell'esercizio l'addizionale. In questo modo, il regolamento conserva la sua caratteristica di norma generale e, di anno in anno, il Consiglio mantiene la facoltà di rivedere la sola aliquota, lasciando inalterato il regolamento. Non è comunque possibile stabilire un parallelo con la tassa di scopo, poiché in quel caso la norma richiede esplicitamente che il regolamento fissi, tra l'altro, l'aliquota. Qui metto a disposizione un'ipotesi per il testo del regolamento e della deliberazione che lo approva. Qui, invece, si può recuperare il testo della deliberazione che stabilisce l'aliquota.

giovedì 18 gennaio 2007

Revisionista

Oggi mi hanno raccontato questa storia. In un comune calabrese, un Sindaco intraprendente ha letto attentamente l'ultima Finanziaria. Dopo lunghe e non sempre divertenti analisi è arrivato al comma 732. E non gli è sembrato vero! Potersi liberare senza troppi problemi di quei tre fannulloni rompiscatole, lautamente pagati che ogni tre mesi mi verificano la cassa e almeno altre due volte l'anno scrivono papiri sul mio bilancio.
E ha subito fatto predisporre una deliberazione per revocargli il mandato, a quei tre! Anzi, è già pronto il nuovo controllore. Sai quel mio amico revisore, che ha già qualche incarico qui attorno (ma tanto la deroga è sempre possibile)? Sarebbe perfetto per la parte.
Speriamo solo che non ci si metta il ragioniere. Quello vecchio è appena andato in pensione, per fortuna. Ora dovrei dare al giovanotto la responsabilità. Se se lo merita, nessun problema. Non sia mai però che gli venga in mente di dare un parere negativo. E' una norma così limpida... "Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, (...) la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore...". E siccome la Finanziaria è in vigore dal 1° gennaio, quei tre li posso mandare a casa subito, anzi, retroattivamente, così non gli pago neppure il rateo di questi venti giorni.....
Non conosco il giovane ragioniere, ma proprio perché è giovane ha chiesto un consiglio. Sa già bene cosa fare. Vuole solo una conferma. Non aspetterà circolari o decreti esplicativi. E' una norma così limpida....

mercoledì 17 gennaio 2007

Alka Seltzer

Quanto tempo è necessario per 'digerire' 1.364 commi in un solo articolo?

martedì 16 gennaio 2007

A che scopo?

Letto in ritardo su Commercialista Telematico questo interessante commento di Maurangelo Rana sulla nuova Imposta di scopo, pubblicato prima dell'approvazione definitiva della Finanziaria. Il testo della norma è variato solo nel punto relativo ai rimborsi, dopo l'ultimo passaggio al Senato (a parte il gigantesco coacervo di commi nell'unico articolo rimasto), quindi possiamo analizzare il commento sostanzialmente come fosse nuovo. Si tratta in verità di una serie di obiezioni all'introduzione dell'imposta. Vediamole in dettaglio: 1. Obiezione di tipo storico: Non è un tributo nuovo. Osservazione vera solo in parte, poiché è la prima volta che i Comuni possono modulare un'aliquota per finanziare opere pubbliche. 2. Obiezione di tipo tributaristico: Non è un'imposta. Ineccepibile. Finalmente è possibile ricordare al "legislatore" qual è la differenza fra imposte, tasse, contributi. 3. Obiezione di tipo giuridico: Non è chiaro se finanzia una o più opere pubbliche. Il comma 2 sembra però chiarire che, nel regolamento, si può istituire l'imposta per finanziare una sola opera. 4. Obiezione di tipo utilitaristico: Nei comuni di dimensioni ragguardevoli, un'opera realizzata in un quartiere verrebbe pagata in parte da tutta la collettività. Qualcuno ha notizia di mutui il cui ammortamento è finanziato dagli abitanti di un solo quartiere? 5. Obiezione di tipo regolamentare: Poiché è introdotta dal 1.1.2007, se il bilancio non fosse stato prorogato, sarebbe stata applicata solo dal 2008. Vero. Anche se, credo, quando la norma è stata proposta, già era nota la volontà di spostare i termini del preventivo 2007. 6. Obiezione di tipo assicurativo: I contribuenti sarebbero poco tutelati in ogni caso. Serve assolutamente un chiarimento sul problema del rimborso nel caso di opera iniziata ma non finita. La norma è cambiata proprio nei termini del rimborso, che sono calati a due anni dai cinque inizialmente previsti. Non solo, ma si è risolto anche il dubbio sulla natura prescrittiva o decadenziale dei termini: il contribuente non deve effettuare alcuna richiesta, poiché il Comune è tenuto ad effettuare i rimborsi d'ufficio, entro i due anni dal mancato inizio.